TARIFFE TARSU 2013

C O M U N E    DI   A G E R O L A
(Prov.Napoli)
 
UFFICIO TRIBUTI

 
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
 
 

 
TARIFFE ANNO 2013
 

Cat.
Descrizione
Tariffa unitaria
al mq.
A
Case di abitazioni private con relative pertinenze ed accessori, canoniche, ecc.
€. 1,70
B1
Pubblici Uffici, Studi Professionali, scuole private di ogni ordine non comprese nella categoria B2 rimesse di veicoli a trazione animale, Agenzie di viaggi e di rappresentanza, Istituti di credito e di assicurazioni, associazioni, sedi di partiti politici, sindacati, teatri, cinema, circoli, sale di concerto, palestre.  
€. 3,73
B2
Immobili adibiti a scuole paritarie, e locali annessi agli edifici di culto, destinati ad uso diverso dal culto (oratori, circoli ricreativi, scuole parrocchiali, ecc.), 
€. 0,90
B3
Scuole pubbliche statali, nei limiti del contributo ministeriale
 
C
Istituti di bellezza, barbieri e parrucchieri, magazzini di deposito e simili, negozi di vendita di generi non alimentari 
€. 3,73
D1
Case di riposo per anziani
€. 2,83
D2
Affittacamere
€. 2,26
D3
Bed & Breakfast e simili
€. 3,16
E
Stabilimenti industriali, fabbriche, laboratori artigianali non alimentari, officine, autorimesse, aree adibite a distributori di carburante
€. 3,73
F
Negozi di di generi alimentari, laboratori artigianali alimentari, negozi di vendita di generi non alimentari deperibili
€. 3,73
G
Bar, gelaterie, pasticcerie e simili, trattorie, ristoranti, agriturismi, paninoteche, aree adibite a banchi di vendita all’aperto, alberghi e pensioni
€. 3,73
H
Aree scoperte operative, campeggi, sale di concerto, are adibite a sale da ballo all’aperto, ecc. Laboratori artigianali non alimentari
€. 3,73

 
Di seguito vengono riportate le principali agevolazioni previste dal vigente Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 8 del 28/03/2009:
a)    Riduzione delle aliquote di cui alla categ. A) in ragione del 20% per i contribuenti-conduttori non residenti che dichiarano, sotto la propria responsabilità, di utilizzare gli immobili di proprietà per un uso discontinuo e limitato all’anno( Uso stagionale) e che s’impegnano a non cedere in locazione gli stessi a qualsiasi titolo –(Art. 13 )-
 
b)    Riduzione della superficie tassabile di riferimento in ragione del 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza e/o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi- (art. 13);
 
c)    Riduzione delle aliquote del 20% per gli utenti di cui alla cat. A) che risiedono per più di 6 mesi all’anno fuori dal territorio nazionale- (art. 13);
 
d)   Riduzione del 10% per le abitazioni di residenza nel cui nucleo familiare è compreso un disabile ai sensi della legge 104/92, (art. 14);
 
e)    Riduzione del 40% per le utenze ubicate a monte della linea di colore rosso evidenziata nella planimetria allegata al regolamento comunale (art. 14);
 
f)     Riduzione del 15% forfettario per i casi di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani, (art. 8);
 
g)    Riduzione del 10% delle superfici tassabili per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti (da umido) mediante compostaggio, (art. 14).
 
h)   Esclusione dal tributo relativamente alle superfici delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici, e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alla normativa vigente - (art. 7- 8);
 
i)     Esclusione dal tributo relativamente alle superfici che per loro natura e per il particolare uso non possono produrre rifiuti.
 
 N.B.  
 
Le citati agevolazioni sono concesse su domanda documentata degli interessati, con decorrenza dall’anno successivo alla richiesta ( Artt. 13 e 14 del Regolamento)-
 
E’ prevista, altresì, una ulteriore riduzione del 10% riferita all’unità abitativa del contribuente che abbia sottoscritto la convenzione con cui si impegna a non conferire la parte umida in quanto impegnato a praticare l’attività di compostaggio, così come statuito dall’art. 5 del Regolamento comunale di compostaggio approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 31.10.2012.     
 

 

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